Nel caso in cui vengano realizzate delle opere strutturali senza la necessaria autorizzazione (permesso di costruire, scia, o in passato autorizzazione, dia), oltre alla sanatoria urbanistica si dovrà procedere alla richiesta di sanatoria strutturale presso l’ex genio civile (settore sismica).
Difatti, l’art. 36 del Testo unico sull’edilizia al comma 1 dal titolo “Accertamento di conformità”, sostiene che:
“In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività……, o in difformità da essa,…… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il tutto fatto salvo per le opere realizzate prima della classificazione sismica.
Quindi, l’intervento posto in essere senza autorizzazione, dovrà rispettare le normative vigenti al momento della realizzazione e quelle attuali. Ad oggi, le norme strutturali di riferimento sono le NTC del 2018 e circolare esplicativa.
Per il proprietario si aprirà un processo penale, che si concluderà, in genere, con la sanzione.
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Nel caso di pratica strutturale in sanatoria di una tettoia in legno lamellare di circa 12,30 mq su un terrazzo (quindi senza utilizzo di cls armato) è una Autorizzazione Sismica in sanatoria come intervento locale . La domanda è : Dimostrando che il nuovo scarico in fondazione non supera il 10% di quello senza la tettoia si può omettere la relazione geologica. Altra domanda : ci vuole il Collaudatore in sanatoria??? o il Verificatore Strutturale può redigere una Relazione di Regolare Esecuzione???
Grazie