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Scia alternativa al permesso di costruire – edilizia residenziale

21 Marzo 2019Davide Gulino
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Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire

Descrizione 

Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001.

Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello unico edilizia – Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte del Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.  

Scia alternativa al permesso di costruire

Quando può essere presentata la Scia alternativa al permesso di costruire?

La Scia alternativa al permesso di costruire può essere presentata per:

  1. interventi di ristrutturazione “pesante”, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
  2. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene precise disposizioni;
  3. interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche;
  4. interventi realizzati in applicazione della L.R 14/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia alternativa si rinvia a quanto disposto nell’allegato A – Sezione II Edilizia –  del D.Lgs 222 del 25/11/2016. 

Chi può presentare la Scia alternativa al permesso di costruire?

La Scia alternativa può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ). Documentazione da presentare e modalità 

E’ possibile presentare la Scia alternativa online, con invio tramite Pec o in forma cartacea.

PRESENTAZIONE ONLINE

Modulo Scia alternativa (dal Portale istanze online)

PRESENTAZIONE PRATICA CARTACEA O CON PEC

  • modulo procura speciale (da allegare solo per invio con Pec).  
  • attestazioni di versamento (diritti di segreteria, cartella di progetto, visita tecnica e oneri concessori).

Modalità di presentazione cartacea: tutta la documentazione va inserita nella cartella in dotazione per l’anno in corso, che si acquista presso il Settore Edilizia Privata. La Scia alternativa, completa di tutta la documentazione, viene ricevuta e protocollata allo Sportello pratiche edilizie, dove viene rilasciata attestazione di ricevuta.

L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica.
Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa al permesso di costruire verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.  

Costi 

La presentazione della Scia alternativa è soggetta al pagamento di:

  • € 140 per diritti di segreteria;
  • € 30 visita tecnica;
  • € 15 per la cartella di corredo;
  • contributo di costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura autodeterminata dal progettista delle opere, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Scia alternativa.

Normativa di riferimento 

  • DPR 06/06/2001 n. 380: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis. 
  • L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività – scia).

Leggi anche: Decreto SCIA 2: ecco la mappatura del regime amministrativo

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