Descrizione
Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello unico edilizia – Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte del Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
La Scia alternativa al permesso di costruire può essere presentata per:
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia alternativa si rinvia a quanto disposto nell’allegato A – Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
La Scia alternativa può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ). Documentazione da presentare e modalità
E’ possibile presentare la Scia alternativa online, con invio tramite Pec o in forma cartacea.
PRESENTAZIONE ONLINE
Modulo Scia alternativa (dal Portale istanze online)
PRESENTAZIONE PRATICA CARTACEA O CON PEC
Modalità di presentazione cartacea: tutta la documentazione va inserita nella cartella in dotazione per l’anno in corso, che si acquista presso il Settore Edilizia Privata. La Scia alternativa, completa di tutta la documentazione, viene ricevuta e protocollata allo Sportello pratiche edilizie, dove viene rilasciata attestazione di ricevuta.
L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica.
Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa al permesso di costruire verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.
La presentazione della Scia alternativa è soggetta al pagamento di:
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Scia alternativa.
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