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Scia: manutenzione straordinaria pesante

10 Giugno 2020Davide Gulino
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Scia: a cosa serve? State pensando di ristrutturare la vostra casa e volete realizzare una finestra in un bagno cieco, aprire o spostare una porta di accesso, realizzare una scala di accesso in mansarda e togliere finalmente quella retrattile?

Tutto questo e molto altro può essere realizzato tramite SCIA, questo titolo abilitativo viene usato al posto della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per info sulla CILA dai un’occhiata al post pubblicato in data 11/06/2019) quando l’intervento da realizzare riguarda la struttura portante dell’edificio (muratura portante, travi, pilastri, solai ecc.), attenzione ai tramezzi interni di vecchie abitazioni che potrebbero essere collaboranti con la muratura portante, e quindi va studiato con attenzione l’intervento da realizzare.

Una pratica molto comune assoggettata a SCIA è la CERCHIATURA di una porta o di una finestra (spostamento o nuova apertura di finestre o porte su muratura portante), il progetto non va solo consegnato in comune ma la pratica passa anche al Genio Civile.

Tipologie di intervento che è possibile realizzare con la Scia

Tipologie di intervento che è possibile realizzare con la Scia:

  1. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PESANTE (con opere strutturali);
  2. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PESANTE (con opere strutturali);
  3. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA;
  4. VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PDC (Permesso Di Costruire) che non incida però sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comporti mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, che non modifichi la categoria edilizia e non alteri la sagoma dell’edificio qualora esso sia sottoposto a vincolo;
  5. VARIANTE A FINE LAVORI AL PDC (Permesso Di Costruire) a patto che non sia una variazione essenziale, deve essere conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie e le opere potranno essere realizzate solo dopo l’acquisizione di eventuali atti di assenso nel caso in cui ci siano immobili sottoposti a vincolo.

Gli interventi realizzabili con SCIA sono definiti da normativa, come quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Compresi anche quelli consistenti nella DEMOLIZIONE COMPLETA e ricostruzione con stessa volumetria e prospetti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Che tipo di interventi è possibile realizzare con la Scia

Che tipo di interventi è possibile realizzare con la Scia?

La normativa di riferimento è il DPR. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) e il D.lgs. n. 222/2016 (decreto SCIA2), in generale gli interventi che è possibile fare sono:

  • Realizzazione di ascensori, balconi, terrazzi, scale, mura di sostegno, muri di cinta, cancelli e rampe supportati da strutture in cemento armato;
  • Interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio come ad esempio il consolidamento strutturale di fondazioni, solai, tetto ecc.;
  • Rifacimento di solai (anche vespaio areato) e del tetto;
  • Cerchiatura nella muratura portante per la realizzazione o lo spostamento di porte e finestre;
  • Realizzazione di pozzi artesiani;
  • Cambio destinazione d’uso è sempre consentito (con o senza opere ricadenti nel regime della SCIA) a patto che non cambi la categoria funzionale, il DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) individua 5 destinazioni d’uso dette anche categorie funzionali:
  1. residenziale
  2. turistico-ricettiva
  3. produttiva e direzionale
  4. commerciale e rurale

Nel caso in cui intendiamo variare la categoria funzionale o ci troviamo nel CENTRO STORICO va usato il PDC (Permesso di Costruire) oppure la SCIA IN ALTERNATIVA AL PDC perché c’è variazione di carico urbanistico e quindi andranno pagati gli oneri di urbanizzazione sottraendo quelli già pagati per la destinazione d’uso precedente.

Scia: ecco come funziona

Scia: ecco come funziona

  • Con la SCIA, (come anche con la CILA) i lavori possono iniziare subito dopo la consegna della pratica, è un titolo abilitativo tacito, cioè alla consegna della pratica il comune ha 30gg di tempo per chiedere integrazioni e dopo altri 30gg dalle eventuali integrazioni diventa silenzio-assenso;
  • Se siamo in presenza di vincoli è possibile iniziare i lavori solo e soltanto dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie;
  • Per completare i lavori si hanno 3 anni di tempo, se c’è bisogno di una proroga si deve presentare una nuova SCIA;
  • Terminato l’intervento deve essere presentato il fine lavori e l’avvenuta variazione catastale (se è necessaria per la tipologia di lavori effettuati) oppure una dichiarazione in cui si attesta che le opere non hanno comportato tali variazioni.
Se non ho presentato la Scia e ho iniziato i lavori oppure ho già terminati

Se non ho presentato la Scia e ho iniziato i lavori oppure ho già terminati

  • Nel caso si presenti una SCIA TARDIVA, cioè DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI si dovrà pagare una sanzione di 516 euro (ovviamente se l’intervento era realizzabile, altrimenti c’è l’obbligo di ripristino e si dovrà pagare una sanzione);
  • Nel caso si presenti una SCIA a FINE LAVORI, quindi in sanatoria la sanzione può variare dai 516 fino ad un massimo di 5.164 euro;
  • Per l’esecuzione dei lavori in assenza di SCIA oppure difformi dalla pratica presentata c’è una sanzione pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente all’esecuzione delle opere (non inferiore a 516 euro);
  • Se l’intervento in assenza di autorizzazione ricade su immobili vincolati si può obbligare il proprietario al ripristino e al pagamento di una sanzione non inferiore a 516 euro e non superiore a 10.329 euro.
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