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Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

16 Giugno 2022Davide Gulino
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La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale o industriale. La SCIA è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati utilizzando l’apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione. Salvo poche eccezioni, per le imprese è sufficiente quindi presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica.

A cosa serve la SCIA

A cosa serve la SCIA

La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è la dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Produce effetto immediato, in quanto non è necessario attendere i tempi, l’esecuzione delle verifiche sui requisiti e i controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA si compone di un’autocertificazione con degli allegati, necessaria a documentare il possesso di:

– requisiti soggettivi: morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività);

– requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.

Leggi anche: DIA, SCIA e Autorizzazioni per i lavori di ristrutturazione di casa e le agevolazioni fiscali

Quando occorre presentare la SCIA

Quando occorre presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell’attività. Trattandosi di un’autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l’apertura dell’attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l’attività (ad esempio la società deve essere già costituita).

Attività economiche soggette a SCIA

Attività economiche soggette a SCIA

Le attività economiche soggette a SCIA sono:

1) attività produttive e artigianali;

2) attività turistiche;

3) attività agricole;

4) attività commerciali, quali ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) commercio al dettaglio, commercio on line.

Disposizioni particolari riguardano la presentazione della SCIA per le attività di:

– imprese di affari in mediazione;

– intermediazione commerciale di affari;

– agente e rappresentante di commercio;

– mediazione marittima;

– spedizioniere;

– attività di installazione di impianti (ad esempio, elettricista, idraulico, ecc.);

– imprese di pulizia e facchinaggio.

Come presentare la SCIA

Come presentare la SCIA

La SCIA va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l’attività.

Per presentare la SCIA occorre seguire una serie di passaggi:

1) il titolare dell’impresa deve verificare sul sito istituzionale che il Comune di competenza disponga di uno sportello SUAP accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico;

2) a seconda che il SUAP di competenza sia accreditato o meno, la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi:

a) sistema informativo MUTA predisposto da Regione Lombardia (per SUAP accreditati o meno);

b) sistema informativo del SUAP accreditato al MISE;

c) sistema informativo Starweb della Camera di Commercio (CCIAA);

d) sistema informativo Impresainungiorno;

e) sistema ComUnica (presentazione al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente) se allegata ad una pratica di Comunicazione Unica;

3) il sistema informativo confeziona la pratica e la trasmette alla PEC del SUAP o della CCIAA (nel caso in cui il SUAP non sia accreditato);

4) l’imprenditore riceve un numero di protocollo e può iniziare immediatamente l’attività;

5) la SCIA viene trasmessa ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco per i controlli di rispettiva competenza.

Potrebbe interessarti anche: Pratica edilizia 2022: Cila, Scia, manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, permessi e costi

Chi può presentare la SCIA

Chi può presentare la SCIA

La SCIA va presentata dal titolare dell’attività. In alternativa, è possibile rivolgersi:

– ad una Associazione di Categoria;

– ad un professionista abilitato.

Quanto costa presentare una SCIA

Quanto costa presentare una SCIA

Il costo di presentazione della SCIA non è standard, ma è variabile rispetto all’attività che si intende avviare e al costo delle eventuali certificazioni da allegare. In genere l’avvio dell’attività può prevedere il versamento di diritti, tasse cc.gg., bolli, ecc., che variano da attività ad attività. A ciò, se la pratica è presentata da un professionista, si dovrà aggiungere la parcella dell’esperto.

A titolo puramente esemplificativo la parcella per l’istruttoria di una SCIA per l’apertura di un’attività commerciale nel comune di Roma può variare tra gli 80 e i 400 euro a seconda dell’attività, a cui aggiungere il versamento delle spese amministrative.

Controlli dopo la presentazione della SCIA

Controlli dopo la presentazione della SCIA

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni l’ufficio competente procede alla verifica della SCIA, delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall’amministrazione medesima, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, l’Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l’impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”. Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall’invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l’autocertificazione non è falsa.

Esistono anche:

– SCIA unica: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente;

– SCIA condizionata ad atti di assenso: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza dei servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

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