Il Servizio di Prevenzione e Protezione – o SPP – viene istituito dal datore di lavoro che è anche colui che nomina il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Tale Servizio serve all’individuazione dei possibili rischi, per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e di coloro che ci lavorano, e delle misure di prevenzione e protezione perché tali rischi non si verifichino.
Il SPP interno all’azienda deve essere presente – è obbligatorio – per:
Nel caso di gruppi di imprese con più unità produttive si può istituire un unico SPP.
Fanno parte del SPP: RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – e ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione perché come stabilisce l’art. 31 del Testo Unico sulla Sicurezza possono far parte del servizio solo le figure che possiedono le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32.
Può trattarsi di persone che fanno parte dell’azienda o unità produttiva – SPP interno – o che vengono scelte all’esterno – SPP esterno – nelle associazioni dei datori di lavoro o in altri organismi con lo stesso ruolo.
Nel caso di servizio interno il datore di lavoro può comunque affidare mansioni specifiche a terzi che lavoreranno esternamente al SPP, per esempio consulenti, per integrarlo.
La collaborazione tra ASPP e RSPP fa funzionare bene il SPP. Ciò nonostante, la nomina dell’ASPP è facoltativa, come supporto al RSPP, ma non obbligatoria, perché dipende dal numero di componenti necessari perché il SPP funzioni efficacemente. Inoltre, il lavoro del RSPP è sottoposto a rischi giuridici.
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I compiti del SPP sono descritti all’art. 33 del D. Lgs. 81/08. Tra essi vi sono:
I professionisti che svolgono il ruolo di datore di lavoro e vogliono anche poter ricoprire il ruolo del RSPP possono frequentare il corso RSPP datore di lavoro.
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