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Sicurezza nei cantieri: i dispositivi per la protezione dei lavoratori

27 Agosto 2020Davide Gulino
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La sicurezza nei cantieri è regolata da una normativa: misure per la prevenzione dei rischi e la pianificazione dei DPI e dei DPC.

I cantieri edili rappresentano, dal punto di vista statistico, la realtà lavorativa in cui è più facile incorrere in eventi accidentali, poiché sono presenti sia rischi legati al luogo di lavoro sia alle attrezzature utilizzate.

Per garantire la sicurezza nei cantieri, la normativa vigente prescrive per prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per i lavoratori e l’adozione di una serie di misure di protezione (sia individuale che collettiva) per eliminarli o ridurli.  

Sicurezza nei cantieri: la normativa

Sicurezza nei cantieri: la normativa

La sicurezza nell’ambito di luoghi di lavoro è normata dal Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008); la parte relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri temporanei o mobili, è concentrata nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili.

Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

Il Testo Unico sulla sicurezza specifica i ruoli e le responsabilità che ha ogni attore del processo come il committente, il direttore lavori e il coordinatore della sicurezza nei cantieri. Ad esempio, il datore di lavoro ha l’obbligo di redige per la pianificazione della sicurezza il Piano operativo di sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il coordinatore della sicurezza, invece, è una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere. La figura si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Sicurezza in cantiere: valutazione dei rischi e pianificazione della sicurezza

Sicurezza in cantiere: valutazione dei rischi e pianificazione della sicurezza 

La corretta pianificazione della sicurezza necessita dell’elenco delle attività per l’esecuzione dell’opera e della preventiva determinazione dei soggetti che dovranno intervenire nel cantiere, con le modalità del loro avvicendamento e le eventuali interferenze lavorative.

Ogni interferenza rilevata, attraverso le indagini che di volta in volta si riterranno più opportune, dovrà essere valutata e di conseguenza andranno ricercate le migliori soluzioni tecnico-costruttive necessarie ad eliminare o ridurre con efficacia l’interferenza.

L’analisi dei rischi specifici può essere eseguita in due modi: con un’analisi a posteriori o con una a priori. L’analisi a posteriori si riferisce a casi avvenuti nel passato e consente di individuare le cause dell’infortunio e di definire i provvedimenti del caso.

L’analisi a priori viene condotta, invece, a partireda un possibile rischio connesso all’attività lavorativa (la caduta dall’alto di un lavoratore da un ponteggio), analizzando le possibili circostanze che possono determinarlo (assenza di protezioni collettive, assenza di protezioni individuali, inefficienza dei dispositivi di protezione, ecc.). Quest’ultimo tipo di analisi è quella solitamente adottata per il cantiere.

I tipi di intervento che si possono attuare per salvaguardare la sicurezza di un ambiente lavorativo sono di due tipi: prevenzione, cioè la riduzione della probabilità che si verifichi l’evento che può produrre danno; protezione, ovvero la limitazione degli effetti negativi di un evento dannoso.

Dopo l’individuazione e la stima di ciascun rischio, occorre individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi da attuare che possono consistere in: procedure organizzative e operative; misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva; dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori; aggiornamenti tecnologici.

E’ necessario, allo scopo, redigere, almeno nelle linee generali, un regolamento di cantiere che preveda quali impianti e dispositivi di protezione collettiva (DPC) debbano essere presenti nelle varie fasi lavorative. Ad esempio, in relazione all’esecuzione di lavori in quota, il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, rafforzato dal criterio della priorità delle misure di protezione collettiva (ponteggi fissi, parapetti, reti anticaduta, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale.

I dispositivi di protezione (DP) rientrano quindi nella progettazione della sicurezza nei cantieri, che è alla base di ogni processo produttivo, e possono essere di due tipi: dispositivi di protezione collettiva (DPC) o dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dispositivi di protezione collettiva

Dispositivi di protezione collettiva

I DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo. Nel Dlgs 81/2008 è previsto un approccio rigoroso secondo il quale l’adozione dei DPC è da considerarsi prioritaria rispetto ai DPI. Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre l’utilizzo di un determinato DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso metodi di protezione collettiva.

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale

Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura individuale destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I DPI per essere a norma di legge devono essere in possesso della marcatura CE e di istruzioni di utilizzo chiare e comprensibili.

Abbigliamento antinfortunistico

Abbigliamento antinfortunistico

L’abbigliamento infortunistico permette di proteggere le singole parti del corpo interessate dai rischi di una specifica lavorazione.

Per la protezione della testa, in caso di caduta di oggetti dall’alto, si utilizzano elmetti o caschi; si usano in genere per lavori sotto o in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati, per il montaggio e smontaggio delle armature, installazione e posa in opera di ponteggi,demolizioni, lavori in fossati, trincee o pozzi ecc.

Per la protezione degli occhi si devono utilizzare degli appositi occhiali di protezione, che variano a seconda delle lavorazioni che si eseguono. I rischi per gli occhi sono dovuti a corpi estranei, a causticazioni, a lesioni provocate nel corso di lavorazioni quali scalpellatura, taglio, molatura, saldatura, demolizioni, intonaci, sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini; tutte operazioni nelle quali si può essere colpiti agli occhi da polveri, schegge, spruzzi.

Per la protezione delle mani è necessario essere dotati di guanti di protezione che, a seconda delle lavorazioni, possono essere: ad elevata resistenza meccanica, resistenti al calore, ininfiammabili, antivibrazioni ecc.

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