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Sismabonus 110% acquisto: occhio alla categoria catastale a fine lavori

13 Maggio 2021Davide Gulino
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Il sismabonus 110% acquisto si può ottenere a determinate condizioni anche sugli immobili che normalmente non avrebbero diritto al Superbonus. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 318/2021.

Sismabonus 110% acquisto, il caso

Sismabonus 110% acquisto, il caso

Un’impresa di costruzione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate spiegando che nel 2019 aveva acquistato due immobili, situati in zona classificata a rischio sismico 3. Successivamente aveva ottenuto il permesso di costruire per la demolizione degli immobili e la loro ricostruzione con ampliamento volumetrico e riduzione di due classi del rischio sismico. I nuovi immobili avrebbero ospitato dodici alloggi.

Gli immobili originari erano classificati in categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) e, al termine dei lavori sarebbero stati presumibilmente classificati in categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), o in ogni caso in una categoria diversa da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi eminenti), cioè dalle categorie che, in base al Decreto Rilancio, sono escluse dal Superbonus.

L’impresa ha quindi chiesto se gli acquirenti dei dodici alloggi potessero beneficiare del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisto.

Sismabonus 110% acquisto, le condizioni per la detrazione

Sismabonus 110% acquisto, le condizioni per la detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, normalmente, gli acquirenti  delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 non possono beneficiare del Superbonus.

Se, però, gli immobili al termine dei lavori sono classificati in una categoria catastale diversa, gli acquirenti possono ottenere la detrazione. L’Agenzia ha fornito una spiegazione analoga con una faq in cui si è occupata della possibilità di ottenere il sismabonus 110% sull’acquisto di immobili situati in un edificio che, prima dei lavori, non era destinato a residenza. In quell’occasione, l’Agenzia ha affermato che il cambio di destinazione d’uso deve emergere chiaramente dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.

L’Agenzia ha aggiunto che dal 1° luglio 2020 il Sismabonus non è fruibile perchè è stato assorbito dal Superbonus, che ha elevato al 110% la percentuale di detrazione e ha alleggerito i requisiti: la percentuale di detrazione è unica e non parametrata al miglioramento sismico ottenuto. Non è quindi possibile scegliere quale agevolazione richiedere.

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