Fino al 31 dicembre 2021, grazie al Sismabonus 2018, è possibile detrarre tra il 50 e l’85% delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza antisismica effettuati su immobili ad uso residenziale, produttivo o su edifici condominiali.
Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo avuto notevoli esempi della forza distruttrice dei terremoti, ma anche di quanto le nostre case non siano ancora adatte a proteggerci in queste situazioni di pericolo. In seguito ad accurati studi, ogni comune italiano è stato classificato e inserito in una delle 4 zone sismiche in cui è suddiviso il nostro Paese: la zona sismica 1 è quella in cui il rischio di catastrofi naturali dovuti a sismi è più alta, la zona sismica 4 è quella in cui più raramente potremo assistere ad eventi del genere.
Da un paio di anni, il Governo italiano ha istituito una detrazione fiscale, il Sismabonus, volta proprio a tamponare questa situazione di arretratezza degli immobili esistenti.
Questa agevolazione, infatti, permette di detrarre, dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società), gran parte della spesa, tra il 50% e l’85%, sostenuta per effettuare interventi di messa in sicurezza antisismica di edifici di privati, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Possono usufruire del Sismabonus tutti coloro che effettueranno questo tipo di lavori fino al 31 dicembre 2021: vediamo nel dettaglio come funziona questa detrazione e come fruirne.
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Come vedremo di seguito, la percentuale di spesa detraibile dipende dal livello del miglioramento antisismico generato, sull’immobile in questione, dal determinato intervento di messa in sicurezza effettuato.
Parallelamente all’introduzione del Bonus, infatti, sono state stilate le cosiddette “Linee guida per la classificazione sismica degli edifici”, strumento attuativo del Sismabonus che introduce 8 classi di rischio sismico: da A+ (minor rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (maggior rischio).
Tutti coloro che intendono accedere al Sismabonus, dunque, avranno l’obbligo di incaricare un professionista della valutazione della classe di rischio, che si preoccuperà di individuare la classe di rischio della costruzione prima dei lavori, progettare gli interventi di riduzione del rischio sismico più adeguati e determinare e certificare la nuova classe di rischio della costruzione a seguito al completamento dei lavori.
La percentuale della spesa che è possibile recuperare in detrazioni, in 5 rate annue di ugual valore ciascuna, viene così calcolata:
1) Per le singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale che produttiva, la percentuale base è del 50% delle spese sostenute, che può arrivare al:
Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000,00 euro.
2) Anche per gli edifici condominiali, si parte da una detrazione fiscale minima pari al 50% delle spese sostenute, che può salire fino al:
Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per la realizzazione di qualsiasi lavoro sull’immobile catalogato come “intervento di messa in sicurezza antisismica” e se proposto da un professionista della valutazione del rischio sismico. Sono inoltre detraibili le spese per:
In linea di massimo possono fruire di questa detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF o all’IRES, titolari di diritti reali su immobili a uso residenziale o produttivo edificati in zona sismica 1, 2 o 3.
Per ottenere il Bonus, dunque, non è necessario essere il proprietario dell’immobile, ma è sufficiente essere titolare di un diritto reale su di esso e, ovviamente, sostenere le spese per gli interventi di messa in sicurezza antisismica.
Oltre ai proprietari, dunque, possono richiede il Sismabonus anche:
In caso di vendita o trasferimento del diritto reale di un immobile oggetto di interventi agevolabili, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente: in mancanza di indicazioni specifiche, il trasferimento è automatico.
In caso di decesso, le quote residue della detrazione sono trasferite unicamente agli eredi che conservano la detenzione dell’immobile.
Se gli interventi sono stati eseguiti dagli inquilini o dai comodatari, questi continuano ad usufruire della detrazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.
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Per poter usufruire materialmente del Sismabonus, però, è necessario dotarsi di tutti i titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi previsti, prima dell’inizio dei lavori. In particolare, occorre inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione contenente:
Infine, come sempre, per poter fruire del Sismabonus è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite modalità tracciabili, ovvero tramite bonifici bancari o postali da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando per effettuare i lavori il contribuente chiede un finanziamento e i lavori vengono pagati dalla società finanziaria, il contribuente può ottenere la detrazione se: