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Sottotetto: recuperare lo spazio abitativo in modo semplice e funzionale

8 Giugno 2021Davide Gulino
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Rendere un sottotetto abitabile seguendo le normative vigenti consente di guadagnare spazio nella propria abitazione e anche di accrescere il valore dell’immobile

Recuperare il sottotetto: idee e progetti mansarde abitabili

Recuperare il sottotetto: idee e progetti mansarde abitabili

Rendere abitabile un sottotetto è sicuramente un’ottima forma di investimento. Ritenuti spesso spazi angusti e poco illuminati i sottotetti in realtà potrebbero essere trasformati in ambienti belli da vivere e pieni di luce.
Il sottotetto abitabile ha un grande potenziale in quanto permette di ricavare nuove stanze aumentando il valore dell’immobile trasformandosi così in una mansarda abitabile.

Verso la fine degli anni ’90 vennero indette apposite leggi regionali finalizzate al recupero dei sottotetti, incentivando così le ristrutturazioni di molti ambienti in disuso che furono trasformati in mini appartamenti o in estensioni del piano inferiore.

Se l’intervento di ristrutturazione non comporta la modifica della configurazione dell’abitazione o della facciata e non occorre modificare pareti e impianti, oppure se si vorrà sostituire l’infisso esistente con uno delle stesse dimensioni, non sarà necessario inoltrare alcune richiesta al proprio comune di residenza e si potrà procedere in autonomia.

Apportando invece delle modifiche strutturali, quali l’apertura di nuove finestre, la modifica della facciata e il cambiamento della destinazione d’uso dei locali e quindi la trasformazione di un sottotetto non abitabile in mansarda abitabile, occorrerà presentare un progetto redatto da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) al proprio Comune, per ottenere l’autorizzazione ad eseguire i lavori edili.

É importante rivolgersi ad un professionista abilitato per verificare la fattibilità dell’intervento, facendo riferimento anche alla legge regionale per il recupero dei sottotetti. Tale figura si occuperà della gestione della parte burocratica e dei rapporti col Comune: richiesta della visura catastale, verifica della proprietà immobiliare, presentazione del progetto e richiesta dei permessi necessari per realizzarlo, riaccatastamento finale, ecc.

Il progetto di ristrutturazione considererà eventuali modifiche del tetto, apertura di nuove finestre, realizzazione degli impianti, organizzazione degli spazi. Il progettista potrà essere anche direttore dei lavori, occorrerà anche nominare un’impresa esecutrice dei lavori e il responsabile della sicurezza in cantiere.

Leggi regionali per il recupero abitativo dei sottotetti

Leggi regionali per il recupero abitativo dei sottotetti

Per rendere un  sottotetto abitabile , l’altezza immobile e i singoli ambienti devono essere definiti in modo tale da rispettare determinati parametri.

La normativa nazionale in merito, Legge 457/78 art.43, stabilisce in base alle altezze quanto segue:

  • l’altezza minima dal pavimento deve essere di 2,70 m per i locali ad uso soggiorno e di 2,4 m per i locali di servizio, come bagni, corridoi, ecc;
  • nei comuni montani al di sopra dei 1000 metri s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a 2,55 m;
  • se nel locale esistono altezze inferiori, le stesse vanno chiuse ad armadio o ripostiglio.

Le leggi regionali per il recupero abitativo dei sottotetti hanno in seguito ridotto la normativa nazionale fissando due parametri: l’altezza minima e l’altezza ponderale. Quest’ultima si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima per la superficie relativa.

I limiti dell’altezza media e minima variano da Regione a Regione.

Recupero sottotetti Lazio

Recupero sottotetti Lazio

Nel Lazio per il recupero abitativo dei sottotetti si fa riferimento alla Legge Regionale n.13 del 16 aprile 2009, successivamente modificata dalla Legge Regionale n.10 del 13 agosto 2011, che stabilisce come altezza media interna un minimo di 2,00 m e altezza minima della parete 1,50 m e 1,30 m per gli spazi accessori o di servizio. I vani con altezze inferiori devono essere chiusi e possono essere utilizzati come ripostigli o armadiature.
La superficie aeroilluminante non deve risultare inferiore a 1/16 della superficie calpestabile.

Le altezze di colmo e gronda, nonché la pendenza delle falde, possono essere modificate solo per raggiungere i parametri fissati dalla legge, a patto che non comportino un aumento di volume superiore al 20% del volume esistente del sottotetto.

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