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Super bonus al 110%: modalità e chi può beneficiarne

8 Giugno 2020Davide Gulino
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In base al tenore letterale della norma, il super bonus al 110%, previsto per interventi di efficienza energetica per misure antisismiche, si applicherebbe anche ai lavori iniziati prima del 1° luglio 2020

Il super bonus del 110% spetta anche laddove i lavori siano già iniziati prima del 1° luglio 2020? Ho una Scia già protocollata al comune ma ho detto alla ditta di iniziare gli interventi dopo il 1° luglio 2020 perché vorrei rientrare nel bonus del 110%. Se dovessi cominciare prima della suddetta data perderò la possibilità di godere della super agevolazione?

Sono domande che spesso si pongono agli addetti ai lavori, nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani il tanto atteso provvedimento attuativo della misura agevolativa introdotta con l’art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) per sostenere la ripartenza del settore edilizio dopo il periodo di crisi economica legata al Covid-19.

Si tratta della super detrazione fiscale al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (cappotto termico e riscaldamento centralizzato effettuati su condomini oppure su abitazione principale unifamiliare) ed interventi di adozione di misure antisismiche. Il beneficio si applica, purché eseguiti congiuntamente ad uno (o entrambi) dei predetti lavori, anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Inoltre, sempreché eseguiti congiuntamente ad uno o più dei lavori previsti dal comma 1 del medesimo art. 119, il super sconto è estendibile anche a tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma.

Il super sconto si applica alle spese documentate

Il super sconto si applica alle spese documentate

La norma espressamente dispone che la potenziata detrazione fiscale spetta per “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”.

Dunque, si parla di “spese documentate” e non di “interventi documentati”, il che porta a ritenere che, laddove l’intervento che si sta realizzando sull’abitazione fosse iniziato prima del 1° luglio 2020 e rientri tra quelli beneficiabili con il 110% (ad esempio cappotto termico), il contribuente, “potrebbe” godere del super beneficio a condizione che il documento di spesa (fattura) ed il bonifico di pagamento abbiano data successiva al 30 giugno 2020.

Quanto anzidetto, tuttavia, dovrà trovare conferma nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, di cui si attende emanazione.

Si ricorda, infine, che la detrazione fiscale in esame è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, la possibilità di optare, laddove l’impresa esecutrice dei lavori lo accordi, per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.

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