La DIA è una denuncia di inizio attività per lavori di apertura di un cantiere.
Il Testo Unico in materia di Edilizia considera la DIA un valido aiuto per le imprese edilizie della quale possono avvalersi per superare gli ostacoli burocratici connessi all’avvio dei lavori. Un’ampliamento delle possibilità d’intervento in materia edile si è avuta con la SUPER DIA. E’ un documento utile per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti quando esistono piani attuativi caratterizzati da modifiche planovolumetriche, costruttive e tipologiche. Si tratta di interventi di ristrutturazione di casa maggiore da intendersi tali secondo le disposizioni disciplinate dal Testo Unico in materia di Edilizia. Rientrano anche i lavori di ristrutturazione urbanistica disciplinati dai piani attuativi comunali ed gli interventi di nuova costruzione per esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questo modo si accede velocemente ai lavori anche per gli immobili soggetti a vincolo archeologico, paesaggistico e monumentale con rilascio del nulla osta ai lavori. Dal 21° giorno ed entro un anno dalla presentazione della domanda possono essere iniziati i lavori mediante il nulle osta al documento richiesto la cui validità è di tre anni. Si può chiedere successivamente la proroga.
Al termine del periodo necessario per la realizzazione dell’opera, il direttore dei lavori redige un atto in cui attesta la conformità dei lavori al progetto presentato. Alla domanda firmata dal proprietario deve essere allegata la ricevuta di pagamento per i diritti d’istruttoria, il progetto e la relazione del tecnico dei lavori.
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Con la DIA il privato denuncia l’inizio dei lavori con una sorta di autocertificazione da presentare alla Pubblica Amministrazione. Il tecnico dei lavori allega alla domanda i certificati necessari e la procedura risulta snella e veloce tale da ridurre costi e tempi ed esclude situazioni di abuso edilizio. La SUPER DIA è invece un atto amministrativo complesso che il professionista abilitato deve presentare alla Pubblica Amministrazione allegando la relativa documentazione in base al progetto dichiarato. Trenta giorni prima dell’inizio dei lavori la SUPER DIA deve essere consegnata allo Sportello Unico per l’Edilizia situato nel Comune di appartenenza del proprietario. Gli interventi che si richiedono con la DIA riguardano lavori che non modificano la destinazione d’uso dell’immobile e i parametri urbanistici. In caso di cambiamenti di volumetria e di altri importanti parametri è obbligatorio presentare la SUPER DIA.
La SUPER DIA è una domanda che deve essere firmata dal proprietario con indicazione del nome del progettista e del direttore dei lavori. Essa deve essere corredata dalla relazione tecnica del professionista: architetto, geometra, ecc., dal progetto di costruzione o di modifica, dalla descrizione dell’azienda che eseguirà i lavori e dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dalle certificazioni e autorizzazioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza. Tutti questi elementi sono necessari per ottenere il nulla osta ai lavori.
Alla presentazione della domanda di inizio dei lavori deve essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo in costruzione previsto dalla Regione. Il Comune in cui si svolgeranno i lavori richiede inoltre il pagamento degli oneri di costruzione che vengono stabiliti autonomamente dell’ente.
La SUPER DIA insieme ai suoi allegati deve essere presentata allo Sportello Unico in duplice copia e una di esse viene restituita al professionista abilitato con numero di protocollo e data di presentazione della domanda. La data è utile come riferimento per l’inizio e il termine dei lavori. Alla fine dell’opera deve essere comunicato il termine dei lavori. Dal trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda è possibile eseguire i lavori e da questo momento la Pubblica Amministrazione non può più bloccarli se non è intervenuta prima. Qualora ci fossero situazioni particolari come il mancato rispetto delle norme di legge, la prescrizione degli strumenti urbanistici o nel caso di discrepanza tra attività e titoli abilitativi, la Pubblica Amministrazione può intervenire per autotutela o per situazioni di abuso edilizio. Essa è abilitata ad bloccare l’attività anche dopo lo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda vietando la continuazione dei lavori o richiedendo l’eliminazione delle incongruenze e degli effetti dannosi. La sua capacità di agire per autotutela è prevista solo nel caso non ci siano gli opportuni requisiti caratteristici dei lavori del cantiere e deve essere effettuata entro un termine utile che non deve arrivare a comprendere i tre anni necessari per concludere i lavori.
Infine… ricordate sempre dei lavori di ritrutturazione che beneficiano delle agevolazioni fiscali (IRPEF)… potreste avere un risparmio consistente!