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Superbonus 110% e frazionamento edificio: ecco come funziona la detrazione

19 Novembre 2020Davide Gulino
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Superbonus 110% e frazionamento dell’edificio: quali sono le regole da seguire per ottenere il Superbonus in un intervento che prevede il frazionamento dell’edificio preesistente? Qual è il tetto di spesa da considerare se sull’immobile si realizzano più interventi? Come si dimostra la preesistenza di un impianto di riscaldamento? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 523/2020.

Superbonus 110% e frazionamento edificio

Superbonus 110% e frazionamento edificio

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso in cui l’intervento preveda il frazionamento dell’edificio in due unità immobiliari, il tetto di spesa del Superbonus debba essere riferito all’edificio preesistente o alla situazione che si creerebbe dopo i lavori. In quest’ultimo caso, il tetto di spesa si moltiplicherebbe.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nel caso esaminato, il tetto di spesa deve quindi essere calcolato in riferimento ad un solo immobile.

Superbonus, tetto di spesa degli interventi

Superbonus, tetto di spesa degli interventi

Il contribuente, che intende realizzare lavori di messa in sicurezza antisismica e la posa del cappotto termico, ha chiesto quale sia il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale.

L’Agenzia ha spiegato che, qualora siano realizzati sul medesimo edificio più interventi, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Questo è possibile a condizione che le spese relative ai singoli interventi siano distintamente contabilizzate.

Nel caso in cui, ha aggiunto l’Agenzia, la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Nel caso in questione, il contribuente deve quindi sommare i tetti di spesa previsti per i lavori antisismici e di isolamento termico.

Superbonus, la prova dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento

Superbonus, la prova dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento

L’edificio, su cui si intendono realizzare i lavori, versa in condizioni di degrado, così come l’impianto di riscaldamento, costituito da caldaia e termosifoni in ghisa e tre camini con le rispettive canne fumarie. Il contribuente ha quindi chiesto se, per dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento, sia sufficiente la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero e l’attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell’impianto, risalente al 2010.

L’Agenzia ha chiarito che, per ottenere il Superbonus, nell’immobile oggetto degli interventi deve esserci un impianto funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Secondo l’Agenzia, la presenza delle tre canne fumarie è sufficiente a dimostrare che l’immobile fosse dotato di impianto di riscaldamento. 

Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha concluso che si può ottenere la detrazione.

Leggi anche: Superbonus edilizio, come sfruttare lo sconto fiscale

Approfondimento: Efficientamento energetico: cos’è?

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    2 commenti. Nuovo commento

    Leo Rossi
    19 Novembre 2020 15:05

    Nel caso di un edificio composto da 5 unità immobiliari (5 sub) e con 2 comproprietari al 50% per l’intera proprietà, i massimali di sisma/eco-bonus 110% si ottengono separatamente per ogni sub oppure l’intera proprietà conta come un unico sub?

    Rispondi
    Fabio Speranza
    19 Novembre 2020 23:01

    Gentile sig. Rossi, grazie per seguirei nostri articoli.
    Dalla situazione da lei proposta si configura un edificio composto da 5 immobili distinti, ma tutti in capo alla stessa proprietà, nel caso specifico a 2 proprietari al 50%.
    La Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate, par. 1.1 riporta:
    “In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.“
    Pertanto, se abbiamo ben interpretato la situazione, NON si applica il Superbonus sulle parti comuni (facciate comprese).

    Rispondi

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