Superbonus 110%: uno dei requisiti fondamentali per fruire della detrazione fiscale del 110% (c d Superbonus 110%) per gli interventi di efficienza energetica che accedono all’ecobonus potenziato è il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che per usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l’importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:
Il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, può essere dimostrato solo mediante la produzione di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento di riqualificazione energetica.
I modelli allegati al Decreto Asseverazione del Ministero dello Sviluppo Economico, tra le altre cose, prevedono sia in caso di asseverazione dello stato finale sia in caso di stato di avanzamento la dichiarazione da parte del tecnico abilitato che con gli interventi previsti l’edificio ha conseguito il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale X alla classe finale Y secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “Decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica (ante e post-interventi) che è necessario allegare all’asseverazione.
Tra le note dei due modelli contenuti nel decreto Asseverazione è scritto che gli attestati di prestazione energetica (APE), ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.