Le quote di Superbonus 110% non fruite dall’avente diritto, in caso di decesso, passano agli eredi? L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a questo quesito su Fisco Oggi, ha spiegato che bisogna rispettare alcune condizioni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come spiegato dall’articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di decesso del contribuente che ha diritto alla detrazione delle spese sostenute per effettuare gli interventi ammessi al Superbonus 110%, il beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il meccanismo è lo stesso previsto per le altre detrazioni fiscali sulla riqualificazione edilizia e l’efficientamento energetico degli immobili. Per usufruire delle quote residue dei bonus, è necessario mantenere il possesso dell’immobile. Se questo viene affittato o concesso in comodato d’uso, si perde l’agevolazione.
Sempre l’articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici stabilisce che in caso di vendita o donazione dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori agevolati, le quote di detrazione non utilizzate spettano all’acquirente, salvo che le parti non si siano accordate diversamente.
Anche in questo caso, la normativa sul Superbonus 110% segue quella delle altre detrazioni fiscali, da cui deriva.
Ricordiamo che le norme che regolano l’Ecobonus e il Bonus ristrutturazioni prevedono anche una sorta di tutela per chi sostiene le spese pur non essendo proprietario dell’immobile. Se gli interventi sono stati eseguiti dagli inquilini o dai comodatari, questi continuano ad usufruire della detrazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.
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