Alcuni aspetti relativi alla fruizione del superbonus 110% per demolizione e ricostruzione con ampliamenti volumetrici.
Con la modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia), è cambiato il modo di portare in detrazione fiscali le spese in caso di intervento di demolizione e ricostruzione.
In particolare, con una modifica all’art. 3, comma 1, lettera d) adesso rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. È anche previsto che l’intervento possa prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Una modifica importante, soprattutto se unita a quanto previsto dall’art. 119, comma 3 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che estende la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia.
Sull’argomento ha risposto ad un interessante quesito posto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
In riferimento alla nuova versione dell’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001, l’Agenzia delle Entrate chiede conferma in merito alle spese relative all’incremento di volume, se sono ammissibili al Superbonus e alle detrazioni fiscali solo a partire dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020.
Il CSLP ha ricordato preliminarmente che la qualificazione dell’intervento edilizio spetta all’Ente locale solo se ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi sono soggetti al un titolo abilitativo costituito dal Permesso di Costruire altrimenti sarà il progettista ad asseverare tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cosiddetta SCIA) la qualificazione dell’intervento stesso. Asseverazione che sarà poi sottoposta, dall’Ente territoriale competente, a controllo di verifica, nella maggior parte dei casi condotto a campione.
In riferimento alla domanda dell’Agenzia delle Entrate, la risposta del CSLP parte dalla nuova definizione di ristrutturazione edilizia chiarendo che in caso di demolizione e ricostruzione:
Sulla differenza tra ecobonus 110% e sismabonus 110%, il CSLP è stato chiaro ammettendo che il primo non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.
Tale diversa impostazione può essere eliminata solo con una modifica alla legislazione vigente. E la Commissione del CSLP si farà carico di inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi preposti possano intraprendere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del “Superecobonus” a quella del “Supersismabonus”.