Non si può godere del superbonus 110% per il cappotto termico realizzato su un unico immobile costituito da due appartamenti accatastati singolarmente
In caso di due appartamenti accatastati separatamente e ubicati in un unico stabile posseduto interamente da un solo soggetto o in comproprietà tra più soggetti, non sarà possibile fruire del superbonus 110% per il cappotto termico realizzato sulla facciata dello stabile stesso. Ciò, in quanto, in questo caso non risulta costituito un condominio.
È l’importante chiarimento contenuto nella Circolare n. 24/E del 2020 dato dall’Agenzia delle Entrate e non poco penalizzante per chi, in questa situazione, vorrebbe godere della potenziata detrazione fiscale.
Partiamo da una premessa: essendo un bonus che promette in sostanza di fare i lavori gratis, è intuibile che ci siano paletti per contenere il ricorso ed evitare truffe o abusi. Questi requisiti però potrebbero anche rischiare di far perdere il bonus 110 a chi era in buona fede ma si perde nella giungla della burocrazia. Quindi, in parte, il timore dei proprietari di casi, e i dubbi so come procedere e quale detrazione scegliere, sono fondati. E’ un po’ come il dilemma “è meglio l’uovo oggi o la gallina domani?“, in cui il bonus 110 viene visto come uno scenario aleatorio.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sugli interventi che danno diritto al bonus 110. Tuttavia ci sono dei paletti da rispettare:
E qui le cose potrebbero complicarsi per chi non si affida a professionisti per avere un parere preventivo sulla fattibilità della pratica. Non rispettare uno di questi due paletti comporta la perdita del bonus 110 in tutto o in parte. Se si supera il tetto massimo di spesa, infatti, il resto del lavoro resta a carico del contribuente. Supponiamo che la ditta vi proponga più lavori per essere sicuri di migliorare di due classi l’efficienza energetica. Attirati dalla possibilità di fare i lavori gratis accettate. Ampliando il progetto rispetto a quanto avreste fatto con il vecchio ecobonus, però, superate i tetti massimi di spesa previsti per il 110. La differenza residua sarà a vostro carico.
Da sapere (alla luce di quanto detto sopra): se un solo lavoro trainante non basta per garantire il miglioramento di due classi energetiche, bisogna tenere bene a mente il tetto di OGNI intervento. Già perché quello che eccede la soglia massima agevolabile, resta a carico del contribuente. Dunque, per lavori molto costosi, potrebbe risultare perfino più conveniente il bonus 65%.
Leggi anche:
Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
In materia di superbonus 110% sentiamo sempre parlare di questa distinzione tra interventi “trainanti” e interventi “trainati”.
Conosciamo bene le differenze?
Il superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, è ammesso, per spese eseguite, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, per lavori rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
I suddetti tipi di lavori sono definiti “trainanti”, poiché sono quelli “principali” sui quali spetta il superbonus 110% e che “tirano” dentro al beneficio fiscale anche gli eventuali ulteriori interventi definiti, appunto, “trainati”.
Si tenga presente, in ogni caso, che il superbonus 110% è escluso per le case di lusso.
Gli interventi c.d. “trainati” sono, quindi, quelli che se effettuati sullo stesso immobile ed insieme all’intervento “trainante”, possono rientrare anch’essi nel superbonus 110%. Nel dettaglio si tratta dei seguenti:
Ad esempio, può rientrare nella categoria di cui al punto 1), la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (come scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (come i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati).
È doveroso ricordare che, affinché si possa aver il superbonus 110%, nel caso di realizzazione di interventi che portano anche un risparmio energetico, è necessario che, a seguito dei lavori stessi (considerando l’intervento trainante insieme all’eventuale trainato) ci sia:
Ma cosa si fa a stabilire che l’intervento ha rispettato i requisiti per essere considerato trainato? Ossia come si fa a dire che l’intervento è trainato perché eseguito congiuntamente a quello trainante?
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta se
“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Quindi, se ad esempio, si realizza il cappotto termico (intervento trainante) sull’edificio con data inizio lavori il 1° settembre 2020 e data fine lavori 28 febbraio 2021 e spese sostenute in questo arco temporale, si potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi sullo stesso immobile se le relative spese sono fatte nel medesimo periodo 1° settembre 2020 – 28 febbraio 2021.
Potrebbero anche interessarti:
Leggi anche: Superbonus 110%: unità immobiliare funzionalmente indipendente
2 commenti. Nuovo commento
Buongiorno, mi sfugge qualcosa nella comrpensione di cosa sia un condominio.
Condominio: “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.”
“l condominio sorge automaticamente quando in un edificio i proprietari sono o diventano due o più. Si parla di condominio minimo quando i condomini sono due.”
Allora perché NON è condominio il caso ,esposto nell’articolo, di due appartamenti accatastati separatamente e ubicati nello stesso stabile, posseduto in comproprietà tra i due soggetti (proprietari dei singoli appartamenti)?
Il mio caso è di un edificio con due appartamenti accatastati separatamente. Tuttavia tetto e facciate sono afferenti a entrambi gli appartamenti. In questo caso potrei o non potrei fruire del superbonus 110% per il cappotto termico realizzato sulla facciata dello stabile stesso?
Grazie, Lorenzo
Salve sig. Lorenzo. Purtroppo alla data della pubblicazione dell’articolo, la normativa imponeva questa distinzione.
Dovremmo provvedere a pubblicare un nuovo articolo visto che l’art.119 del decreto legge n. 34/2020 è stato modificato dalla recente legge di bilancio (Legge 178/2020). Attualmente la detrazione del 110% spetta “…anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”
Pertanto con l’ultimo emendamento anche gli edifici composti da 2 unità immobiliari di possedute da un unico proprietario (o in comproprietà) hanno diritto al Superbonus.
Se lo desidera, per una spiegazione concettuale di cosa il legislatore intenda per “condominio” e cosa lo abbia spinto a determinare questa distinzione, le sottoponiamo il punto 2.1.4 della Circolare 30/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2020.
Grazie per aver commentato e seguito il nostro articolo.
Saluti
Fabio Speranza