Agenzia delle Entrate: ok al Superbonus 110% per unità immobiliare “funzionalmente indipendente“, se dotata di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo.
Iniziano a ‘fioccare’ altri chiarimenti sul Superbonus 110%, perlatro ‘prorogato’ fino al 30 giugno 2022 dalla legge di bilancio 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’altra risposta, la n.10 del 5 gennaio 2021, che contiene nuovi chiarimenti su unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili.
L’Istante è proprietario di due unità immobiliari, e relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio, distintamente accatastate (categoria catastale A/3):
Le due unità abitative, sebbene poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio, sono “funzionalmente indipendenti“, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, e dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative hanno un proprio numero civico. Non vi sono parti comuni alle predette unità abitative, fatta eccezione della copertura sovrastante l’edificio (tetto).
Si intende eseguire, per ciascuna delle suddette unità abitative, una serie specifica di interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, beneficiando del Superbonus 110%:
Le domande sono quindi due: se le detrazioni siano applicabili alle predette due unità immobiliari poiché funzionalmente indipendenti e dotate ciascuna di accesso autonomo, ancorché appartenenti ad unico proprietario dell’edificio e i limiti di spesa applicabili.
Ripercorrendo la strada già descritta nella risposta 9/2021, il Fisco ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, l’istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale.
L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di: