Superbonus 110% villetta a schiera, se l’ingresso dell’edificio è privato e comune a più abitazioni, si ha comunque diritto all’agevolazione. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate: devono essere rispettati l’indipendenza funzionale e l’accesso autonomo dall’esterno.
Superbonus 110% villetta a schiera, si ha diritto all’agevolazione nel caso in cui l’ingresso dell’edificio sia privato e comune.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Devono in ogni caso essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge tra i quali l’indipendenza funzionale e l’accesso autonomo dall’esterno.
Il documento di prassi richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce alcuni esempi di condizioni nelle quali si ha diritto al superbonus 110%.
La risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110%.
Lo spunto nasce dalla richiesta dell’istante, proprietario di una villetta a schiera che inserita in un residence ed accessibile da un passo carraio privato comune a più abitazioni.
Nel confermare la possibilità di accedere all’agevolazione del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento.
I chiarimenti del documento di prassi si concentrano nello specifico su due requisiti da rispettare:
Il documento chiarificatore richiama a sua volta un precedente documento: la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020.
Tale circolare, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, precisa che l’accesso autonomo dall’esterno presuppone che:
“l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.”
La definizione dell’accesso autonomo è stata poi inserita nella legge di conversione del decreto Agosto, la numero 126 del 13 ottobre 2020.
All’articolo 119 è stato aggiunto il comma 1-bis che prevede quanto segue:
“Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”
Il requisito dell’accesso autonomo è dunque verificato, ad esempio, nei seguenti casi:
Nel caso di una villetta a schiera, dunque, si ha accesso autonomo dall’esterno se:
Dal momento che il caso presentato dall’istante rientra in uno dei casi precedentemente descritti, il contribuente ha diritto alla fruizione dell’agevolazione.
Per avere diritto al superbonus 110% non è sufficiente verificare la condizione dell’accesso autonomo dall’esterno.
Devono inoltre essere rispettati tutti gli altri requisiti di legge.
Nello specifico quelli previsti nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
I requisiti tecnici degli interventi sono riportati nei commi da 1 a 8 mentre l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è riportato nei commi 9 e 10.
L’articolo 121, invece, prevede la possibilità di fruire del superbonus attraverso forme alternative all’utilizzo diretto:
Le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono invece stati forniti:
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