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Superbonus 110% villetta a schiera: agevolazione se l’ingresso è privato e comune

7 Gennaio 2021Davide Gulino
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Superbonus 110% villetta a schiera, se l’ingresso dell’edificio è privato e comune a più abitazioni, si ha comunque diritto all’agevolazione. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate: devono essere rispettati l’indipendenza funzionale e l’accesso autonomo dall’esterno.

Superbonus 110% villetta a schiera, si ha diritto all’agevolazione nel caso in cui l’ingresso dell’edificio sia privato e comune.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Devono in ogni caso essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge tra i quali l’indipendenza funzionale e l’accesso autonomo dall’esterno.

Il documento di prassi richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce alcuni esempi di condizioni nelle quali si ha diritto al superbonus 110%.

Superbonus 110% villetta a schiera: il requisito dell’accesso autonomo dall’esterno

Superbonus 110% villetta a schiera: il requisito dell’accesso autonomo dall’esterno

La risposta all’interpello numero 9 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110%.

Lo spunto nasce dalla richiesta dell’istante, proprietario di una villetta a schiera che inserita in un residence ed accessibile da un passo carraio privato comune a più abitazioni.

Nel confermare la possibilità di accedere all’agevolazione del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento.

I chiarimenti del documento di prassi si concentrano nello specifico su due requisiti da rispettare:

  • l’indipendenza funzionale dell’edificio;
  • l’accesso autonomo dall’esterno.

Il documento chiarificatore richiama a sua volta un precedente documento: la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020.

Tale circolare, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, precisa che l’accesso autonomo dall’esterno presuppone che:

“l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.”

La definizione dell’accesso autonomo è stata poi inserita nella legge di conversione del decreto Agosto, la numero 126 del 13 ottobre 2020.

All’articolo 119 è stato aggiunto il comma 1-bis che prevede quanto segue:

“Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”

Il requisito dell’accesso autonomo è dunque verificato, ad esempio, nei seguenti casi:

  • quando all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
  • quando all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una villetta a schiera, dunque, si ha accesso autonomo dall’esterno se:

  • la stessa è situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
  • il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Dal momento che il caso presentato dall’istante rientra in uno dei casi precedentemente descritti, il contribuente ha diritto alla fruizione dell’agevolazione.

Superbonus 110% villetta a schiera: il quadro normativo di riferimento

Superbonus 110% villetta a schiera: il quadro normativo di riferimento

Per avere diritto al superbonus 110% non è sufficiente verificare la condizione dell’accesso autonomo dall’esterno.

Devono inoltre essere rispettati tutti gli altri requisiti di legge.

Nello specifico quelli previsti nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

I requisiti tecnici degli interventi sono riportati nei commi da 1 a 8 mentre l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è riportato nei commi 9 e 10.

L’articolo 121, invece, prevede la possibilità di fruire del superbonus attraverso forme alternative all’utilizzo diretto:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

Le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono invece stati forniti:

  • nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E;
  • nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E.

Leggi anche: Superbonus edilizio, come sfruttare lo sconto fiscale

I nostri lettori hanno letto anche: Legge di Bilancio 2021: tutte le modifiche al Superbonus 110%

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