Ai fini della fruizione del superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio, si devono considerare esclusivamente le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ossequio al principio di cassa. Sarà quindi consentito beneficiare dell’aliquota maggiorata per le sole spese sostenute nel suddetto periodo a prescindere dalla data di effettuazione delle opere.
Fermo restando il diritto a esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, rileverà la data del bonifico effettuato dal singolo proprietario o dall’amministratore di condominio, anche relativamente a lavori avviati prima del prossimo mese di luglio.Il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi di risparmio energetico o di adeguamento antisismico. L’art. 119 del decreto innalza al 110% la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’isolamento termico sull’involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), la sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l’adozione di misure antisismiche.
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L’esecuzione di tali interventi consente inoltre di beneficiare della detrazione maggiorata (con effetto trainante) anche relativamente all’esecuzione di lavori compresi nell’ecobonus ordinario, nonché per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi dovranno rispettare determinati requisiti tecnici che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, qualora non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Le spese per gli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la relativa detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo. L’agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dal contribuente o, in alternativa, può essere monetizzata, esercitando l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione teorica.
I commi 9 e 10 dell’art. 119 del decreto Rilancio prevedono che il bonus spetta per gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Le agevolazioni spettano anche con riferimento agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L’Amministrazione finanziaria dovrà inoltre chiarire se – come sembrerebbe logico ritenere in mancanza di indicazioni in senso contrario – per i soggetti titolari di redditi d’impresa sia possibile beneficiare dell’agevolazione relativamente alle unità immobiliari ubicate in edifici condominiali qualora gli interventi riguardino le parti comuni.
Il Superbonus 110% ai sensi del comma 1 dell’art. 119, al fine di beneficiare della detrazione al 110% prevede che si faccia alle spese “sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”. Di conseguenza, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, il beneficio spetta indipendentemente dal periodo di effettuazione delle opere, che potranno conseguentemente essere avviate anche anteriormente alla data del 1° luglio 2020 e concluse successivamente al 31 dicembre 2021.
Al fine di individuare il periodo agevolato non assume inoltre rilevanza la data di emissione delle fatture da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori. Resta inteso che, anche con riferimento a lavori avviati successivamente al 1° luglio 2020, qualora risultino versati acconti anteriormente a tale data, tali pagamenti non consentiranno di beneficiare della detrazione al 110% che spetterà limitatamente ai pagamenti successivi, purché eseguiti entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione deve essere ripartita tra i singoli condomini entro il limite della propria quota millesimale. Al di fuori dell’ipotesi di fruizione del bonus mediante sconto in fattura, nel caso dei pagamenti effettuati dal condominio rileverà la data del bonifico eseguito dall’amministratore dello stabile, indipendentemente da quella di versamento della rata addebitata al singolo condomino, purché il relativo pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte dell’amministratore (cfr. Ministero delle Finanze, circolare 12 maggio 2000 n. 95).