Superbonus: attestato di congruità e asseverazioni, ecco come orientarsi correttamente per sfruttare al meglio lo sconto fiscale.
Il Superbonus offre una detrazione fiscale del 110%. L’opportunità, introdotta dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020), è talmente interessante che richiede accertamenti aggiuntivi e procedure rafforzate. Spesso questi oneri possono tradursi in un eccesso di burocrazia, scoraggiare gli interventi o causare errori.
L’Agenzia delle Entrate ha cercato di mettere ordine tra le procedure richieste e gli attestati da produrre.
Il contribuente che realizza i lavori agevolati dal superbonus può scegliere tra tre opzioni: – sconto in fattura; – cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione;- detrazione Irpef con rimborso in cinque anni.
Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, che attesti la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; se si opta per la detrazione Irpef, il visto di conformità non è necessario. Il visto di conformità è rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio.
Le asseverazioni devono essere prodotte sempre, a prescindere dall’opzione scelta per usufruire della detrazione.
Per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici (ingegneri, architetti o geometri per gli interventi meno complessi) devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici indicati nel DM Requisiti tecnici 6 agosto 2020. L’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea secondo le indicazioni del DM Asseverazioni 6 agosto 2020.
Per gli interventi antisismici, la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. L’asseverazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020 e depositata presso lo sportello unico per l’edilizia.
Le asseverazioni devono essere rilasciate alla fine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori da tecnici diversi dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori. I tecnici incaricati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.
Una novità, non presente nelle altre detrazioni, è l’attestazione della congruità delle spese. Deve essere redatta dai tecnici per attestare che le spese sostenute siano congrue in relazione agli interventi realizzati. Questa attestazione deve essere prodotta sempre:
Per ottenere il Superbonus sui lavori di efficientamento energetico e misurare i risultati ottenuti, è necessario farsi rilasciare l’Attestato di prestazione Energetica (APE), che i certificatori energetici devono redigere ai sensi del DM 26 giugno 2015. Sono richiesti due APE:
Di seguito uno schema sulle asseverazioni da produrre:
Lavori | Asseverazioni | A chi trasmetterle |
Efficientamento energetico | Rispetto dei requisiti tecnici ex DM 6/8/2020 APE | ENEA |
Misure antisismiche | Riduzione del rischio sismico ex DM 329/2020 | Sportello Unico Edilizia |
Di seguito uno schema sulla documentazione richiesta in base alla modalità di fruizione del superbonus:
Utilizzo detrazione | Visto di conformità | Asseverazione ex DM 6/8/2020 o DM 329/2020 | Attestato congruità delle spese | APE |
Detrazione Irpef | no | sì | sì | sì |
Sconto in fattura | sì | sì | sì | sì |
Cessione del credito | sì | sì | sì | sì |