Superbonus: lavori trainanti e lavori trainati, acquisti dei materiali e valutazioni tecniche della tipologia dei lavori. Arrivano i primi quesiti sul Superbonus dopo il varo della circolare delle Entrate. Ecco le prime risposte.
La riduzione di due classi del fabbisogno energetico può essere raggiunta anche considerando, oltre ad uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi di efficientamento energetico e l’installazione di impianti fotovoltaici.
I massimali si sommano in tutti i casi in cui si tratta di interventi diversi. Così, ad esempio nel caso descritto se spende 50.000 per il cappotto e 60.000 per gli infissi ha diritto a un bonus di Allo stesso modo nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, sostituisca gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, e installi le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110% di 35.000 euro)
Il Superbonus per la coibentazione degli edifici unifamiliari spetta per gli interventi che hanno un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. Quindi si deve considerare la costruzione nel suo complesso, non separatamente appartamento e garage.
Sì, il Superbonus è ammesso anche in questo caso. Non ci sono limitazioni in riferimento al fatto di aver realizzato lavori analoghi in passato, a patto che siano rispettati i requisiti richiesti, ossia che il nuovo intervento riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda. Inoltre ovviamente occorre ridurre di almeno due classi il fabbisogno energetico.
Il limite di spesa per il Superbonus in caso di interventi antisismici è fissato a 96.000 euro. L’ammontare va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze anche se accatastate separatamente, e spetta anche per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese. Possibile quindi anche in questo caso avere la detrazione del 110%, oppure lo sconto in fattura o scegliere la cessione del credito.
Sì, l’agevolazione spetta anche le spese accessorie a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) o di costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Quindi se il suo intervento rientra in questo ambito il Superbonus è ammesso. Se invece si tratta di un semplice ampliamento di cubatura no.
No, il Superbonus è ammesso solo per le spese sostenute dal 1° luglio in poi. Quindi poiché le spese per gli interventi trainanti sono state sostenute a marzo non si può beneficiare della detrazione maggiorata neanche per i successivi interventi trainati anche se i pagamenti sono effettuati dopo l’entrata in vigore delle agevolazioni.