Per calcolare il tetto di spesa Superbonus per ricevere le agevolazioni negli interventi, bisogna fare riferimento alla situazione esistente prima dei lavori. I requisiti, però, cambiano a seconda che si tratti di un intervento di efficientamento energetico o di lavori antisismici. È quanto emerge dalla risposta 242/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche che, a determinate condizioni, gli immobili non residenziali possono ottenere il Superbonus.
Un contribuente, comproprietario di un’unità immobiliare residenziale con relativo garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali accatastate in C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) attigue all’immobile residenziale, intendeva realizzare un intervento di totale demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, per ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.
Contestualmente alla demolizione avrebbe effettuato interventi di isolamento dell’involucro, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, l’installazione di pannelli fotovoltaici e interventi antisismici.
Si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire se e in quale misura potesse ottenere il Superbonus per gli interventi in programma.
Il Superbonus è stato concepito come detrazione riservata agli edifici residenziali. Tuttavia, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire della detrazione maggiorata anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo. Il cambio di destinazione d’uso deve essere indicato nel provvedimento amministrativo che assente i lavori e l’immobile a fine intervento deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
L’Agenzia si era già pronunciata in tal senso lo scorso novembre e, in questa occasione, ha confermato il suo orientamento.
L’Agenzia ha ribadito che se si realizza un intervento che comporta l’accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell’ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del tetto di spesa Superbonus ammissibile, si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere inquadrabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001. Questa qualificazione deve emergere dal titolo abilitativo che autorizza i lavori.
Per gli interventi di efficientamento c’è un’altra condizione: l’agevolazione spetta solo se gli immobili sono già dotati di un impianto di riscaldamento.
Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia ha concluso che, nel caso sottopostole, il contribuente può ottenere il Superbonus secondo le seguenti modalità: