E’ sempre possibile trasformare il garage in appartamento abitazione con il cambio d’uso?
Per prima cosa occorre verificare che il vigente Piano Regolatore Generale e le N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del proprio comune di competenza preveda il cambio di destinazione d’uso nella zona oggetto d’intervento.
Se siamo in un contesto condominiale,occorrerà verificare anche il regolamento condominiale. Se si rispettano tutti i requisiti preliminari urbanistici e condominiali, si procede con la verifica delle opere edilizie che si devono realizzare per la nuova destinazione d’uso.
Per effettuare il cambio di destinazione d’uso da garage in appartamento abitazione occorrerà verificare il rapporto aeroilluminante tra superficie calpestabile e finestratura,l’altezza minima interna e le dimensioni di ogni ambiente per le abitazioni,dovrà essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste. Spesso il solaio situato al piano terra di un garage non ha i requisiti idonei per essere abitabile. Le opere da prevedere in questo caso è la demolizione di esso e creare un vespaio areato ad esempio con casseri a perdere.
Inoltre, sempre se si desidera trasformare un locale in abitazione, si dovranno verificare la possibilità di intercettare e modificare gli allacci esistenti nel palazzo per realizzare una cucina e un bagno.
Il cambio di destinazione d’uso da garage in appartamento abitazione prevede anche la verifica dei requisiti termici ed acustici. L’intervento è soggetto quindi al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., e rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e s.m.i.
Verificare se l’intervento di cambio di destinazione d’uso da garage in appartamento abitazione fosse sottoposto come bene ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non ricade in zona sottoposta o se ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4. Se ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici è assoggettato al procedimento semplificato oppure ordinario.
In molti casi deve essere eseguito un passaggio tra categorie funzionali poichè il garage ha come categoria C/6 mentre l’abitazione di tipo civile ha come categoria A/2. Resta poi da capire se il cambio d’uso è nel centro storico oppure se nel resto del territorio. Il cambio d’uso urbanisticamente rilevante con passaggio tra categorie funzionali su tutto il resto del territorio bisognerà predisporrere una richiesta permesso di costruire.
In questo caso il tecnico dovrà verificare la possibilità di realizzare una sanatoria edilizia. In caso contrario si procederà con il ripristino dello stato dei luoghi e riportare l’immobile al suo stato autorizzato.