Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Trasformazione permanente del suolo inedificato

26 Maggio 2021Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

L’attuale disciplina urbanistica considera ogni trasformazione permanente edilizia del territorio al pari di nuova edificazione In primo luogo deve ricordarsi che il T.U. n.380/2001 prevede una specifica disciplina per gli interventi comportanti una trasformazione permanente del suolo inedificato.

In particolare il punto e) dell’art. 3 comma 1 statuisce un principio fondamentale: tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonchè ristrutturazione edilizia, sono da considerarsi “interventi di nuova costruzione” assoggettati a Permesso di Costruire.

Tra le definizioni di intervento previste dall’art. 3 del DPR 380/01, al comma 1 vi sono alcune ipotesi specifiche (punti e.3 ed e.7) concernenti la realizzazione di depositi di merci o di materiali (piazzali non pavimentati), la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportanti trasformazione permanente del suolo inedificato.

La costante giurisprudenza amministrativa, ribadita anche dalla sentenza del Cons. di Stato IV n. 976/2012, statuisce che l’ipotesi di trasformazione permanente del suolo rileva giuridicamente non solo dalla modificazione materiale e della conformazione naturale di esso, ma anche e soprattutto l’utilizzo funzionale permanente dell’area in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia (Cons. Stato. V, 31/01/2001, n. 343; Cons. Stato, sez. V, 20/12/1999, n. 2125; Cons. Stato, sez. V, 01/03/1993, n. 319; Cass. pen., sez. III, 24/10/1997, n. 10709; Cass. pen., Sez. VI, 24/07/1997, n. 8520).

Ogni trasformazione permanente del suolo effettuata con o senza opere, manufatti o volumetrie, comporta aumento del carico urbanistico

Ogni trasformazione permanente del suolo effettuata con o senza opere, manufatti o volumetrie, comporta aumento del carico urbanistico

La giurisprudenza esattamente richiamata considera una trasformazione permanente del suolo, a prescindere dalla realizzazione di volumetrie di qualunque natura, ogni modifica funzionale e permanente di un area (e non ad uno scopo contingente, temporaneo o occasionale) in quanto contraddice ed impedisce definitivamente la vocazione agricola (o non edificata/edificabile) impressa dallo strumento urbanistico, comportando un notevole incremento del carico urbanistico (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2768; Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6756; Consiglio Stato, sez. IV, 01 ottobre 2007, n. 5035; Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2005, n. 7343; Consiglio Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7324; Consiglio Stato, sez. V, 15 giugno 2000, n. 3320; Cassazione Penale III, 9/6/1982).

In particolare la problematica emerge spesso delle aree qualificate come “Zona agricola”, la parte che negli ultimi decenni ha visto un’inarrestabile compromissione del suolo in moltissime regioni della campagna italiana. 
Per questo motivo la zonizzazione delle aree agricole prevista dagli strumenti urbanistici è specificamente diretta alla sua naturale conservazione e ad evitare ulteriori espansioni degli insediamenti, o più semplicemente della sua snaturazione.

Tutela della zona agricola dall’edificazione: un valore di equilibrio e qualità di vita abitativa
House and town plans on lawn (digital composite)

Tutela della zona agricola dall’edificazione: un valore di equilibrio e qualità di vita abitativa

Sono sempre e comunque esclusi tutti gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all’attività agricola ed alla eventuale esigenza dell’imprenditore agricolo di coltivare il fondo (se ed in quanto comunque non pregiudizievoli per l’assetto territoriale agricolo).

Le restrizioni edificatorie nelle zone agricole hanno dunque lo scopo non solo di valorizzare l’attività agricola vera a propria, ma altresì quella di garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, nonché di assicurare loro quella quota di valori naturalistici necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (Consiglio Stato , sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7478).

Tale disposizione di principio è stata tra l’altro recepita da molte legislazioni regionali come Veneto n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio) e Toscana n. 65/2014 che in zona agricola consentono esclusivamente interventi edilizi connessi all’attività agricola, sulla base di un piano aziendale, ai soli imprenditori agricoli titolari di azienda agricola (vedi anche Consiglio Stato, sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 798).

La prospettiva volta a preservare qualunque tipologia di consumo del suolo si sta affermando nell’ordinamento italiano, seppur a rallentatore; in questa ottica la normativa e la sua applicazione diventerà senz’altro sempre più severa.

    Post precedente Abuso edilizio: cos’è, conseguenze e come evitarlo Prossimo Post Apple Store Roma via del Corso: straordinario esempio di riqualificazione architettonica

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Articoli recenti

    • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
    • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
    • Progetto energetico di un edificio
    • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
    • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

    Commenti recenti

    • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
    • Antonio su Sanatoria strutturale
    • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
    • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
    • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

    Archivi

    • Dicembre 2022
    • Novembre 2022
    • Ottobre 2022
    • Settembre 2022
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
    • Dicembre 2021
    • Novembre 2021
    • Ottobre 2021
    • Settembre 2021
    • Agosto 2021
    • Luglio 2021
    • Giugno 2021
    • Maggio 2021
    • Aprile 2021
    • Marzo 2021
    • Febbraio 2021
    • Gennaio 2021
    • Dicembre 2020
    • Novembre 2020
    • Ottobre 2020
    • Settembre 2020
    • Agosto 2020
    • Luglio 2020
    • Giugno 2020
    • Maggio 2020
    • Aprile 2020
    • Marzo 2020
    • Febbraio 2020
    • Gennaio 2020
    • Dicembre 2019
    • Novembre 2019
    • Ottobre 2019
    • Settembre 2019
    • Agosto 2019
    • Luglio 2019
    • Giugno 2019
    • Maggio 2019
    • Aprile 2019
    • Marzo 2019
    • Febbraio 2019
    • Gennaio 2019
    • Dicembre 2018
    • Novembre 2018
    • Ottobre 2018
    • Settembre 2018
    • Agosto 2018
    • Luglio 2018
    • Giugno 2018
    • Maggio 2018
    • Aprile 2018
    • Marzo 2018
    • Febbraio 2018
    • Gennaio 2018
    • Dicembre 2017
    • Novembre 2017
    • Ottobre 2017
    • Settembre 2017

    Categorie

    • Compravendita
    • Condomini
    • Creative
    • Design
    • Immobili
    • Interior design
    • Pratiche
    • Progettazione
    • Risparmio energetico
    • Ristrutturazione
    • Sicurezza

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

    • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
    • Tel: 06 96843613
    • Email: info@studiosdl.it
    © Copyright 2017. Tutti i diritti riservati