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Unità collabenti (F/2) e Superbonus 110%

5 Ottobre 2020Davide Gulino
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Le spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica di unità collabenti (F/2) possono fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?

Superbonus 110% e unità collabenti: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% e unità collabenti: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questo quesito l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 326 del 9 settembre 2020 con la quale ha trattato il caso di un intervento da realizzarsi sia su un’abitazione che su un edificio contiguo a questa, censito al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). In tale contesto, il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla predetta unità collabente atteso che, come asserito dall’Istante, ai sensi del comma 10 del citato articolo119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Superbonus 110%: la detrazione per le persone fisiche e il limite degli immobili agevolabili

Superbonus 110%: la detrazione per le persone fisiche e il limite degli immobili agevolabili

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 10 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel corso della sua approvazione e conversione in legge, è stato più volte modificato al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possano beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Approfondimento: Riqualificazione energetica della casa: ecco perché conviene

Per effetto delle modifiche, è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in esame mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

Superbonus 110% e unità collabenti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% e unità collabenti: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, richiamando quanto già previsto per ecobonus e sisma bonus, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dal Decreto Rilancio e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, è possibile fruire del superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”).

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