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Verande e detrazioni fiscali

27 Ottobre 2022Davide Gulino
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La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.

Ci sono alcuni casi in cui interventi inerenti una veranda, coma la sua realizzazione ex novo, la sostituzione dei suoi infissi o altro ancora, possono beneficiare di detrazioni fiscali.
Faccio riferimento in particolar modo alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e alla detrazione fiscale sul risparmio energetico.
Cerchiamo allora di analizzare i casi più frequenti e le rispettive possibilità che offrono le detrazioni.

Leggi anche: Veranda in condominio: aspetti edilizi e civilistici

Verande e detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie

Verande e detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie

Quando si considera l’opportunità di accedere alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie bisogna sempre specificare che tale detrazione è ammessa solo per edifici residenziali esistenti e loro parti comuni.
Una volta verificato questo, bisogna distinguere se l’intervento viene eseguito su singole unità abitative o su parti comuni condominiali.
Per le singole unità abitative l’Agenzia delle Entrate ammette la detrazione nei seguenti casi inerenti le verande:

  • innovazioni rispetto alla situazione precedente;
  • nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento;
  • trasformazione di balcone in veranda.

Da queste indicazioni si deduce che per fruire della detrazione è necessario che ci sia già una veranda alla quale debbono essere apportate innovazioni, come ad esempio l’installazione di vetrate con valori di isolamento termico maggiori o vetrate con aperture che possano far circolare l’aria in modo ottimale durante il periodo estivo per evitare il surriscaldamento, ecc.
In alternativa, se la veranda non è preesistente, deve per lo meno essere realizzata in corrispondenza di un balcone esistente.
Assimilerei ai balconi anche le logge, ovvero balconi coperti e circondati da muri su tre lati, oppure i portici.
Vanno invece escluse dalla detrazione tutte quelle realizzazioni di nuove verande che costituiscono un vero e proprio ampliamento, ad esempio verso il giardino.

Per le parti comuni condominiali, invece, sono ammesse tutte le tipologie di intervento inerenti le verande valide per le singole unità abitative, ma a queste si aggiunge anche (cito l’Agenzia delle Entrate) il rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali.

Cosa significa?
Ad esempio quando sostituisco i montanti perché rovinati o sostituisco le vetrate con elementi del tutto simili ai precedenti.
Farei rientrare qui anche la verniciatura della struttura e qualsiasi altro lavoro sulla veranda classificabile come manutenzione ordinaria.

Leggi anche: Unità funzionalmente indipendente con accesso autonomo: di cosa si tratta?

Verande e detrazione fiscale sul risparmio energetico

Verande e detrazione fiscale sul risparmio energetico

La detrazione sul risparmio energetico, a differenza della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, è ammessa per tutte le categorie catastali di edifici esistenti.
Quindi non riguarda solo gli edifici residenziali, ma anche i negozi, i laboratori, gli uffici, gli alberghi, ecc.

Ma quando può essere valutata tale detrazione in relazione ad una veranda?

Tra gli interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico rientra la sostituzione di infissi esistenti.

Ci sono però alcune condizioni.

La detrazione è ammessa solo se tali infissi delimitano un volume riscaldato.

Ciò significa che, se si intende sostituire i serramenti di una veranda, all’interno di quest’ultima deve essere presente l’impianto di riscaldamento, ad esempio un calorifero, un fan coil, un sistema radiante a pavimento oppure una pompa di calore o altro.

In secondo luogo, non tutte le tipologie di nuovi serramenti possono accedere al beneficio.

Come seconda condizione è infatti necessario che la trasmittanza termica dei nuovi serramenti sia certificata dal produttore e rispetti i valori tabulati e riportati nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.
I valori limite sono differenziati in base alla zona climatica in cui si interviene.
È infatti abbastanza comprensibile che in Trentino siano richiesti serramenti con requisiti di isolamento termico migliori rispetto alla Sicilia.

Per altre tipologie di intervento inerenti le verande bisognerebbe valutare caso per caso, anche in relazione al contesto di lavori in cui si inseriscono.

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