Con il vincolo idrogeologico, lo stato intende proteggere l’ambiente e soprattutto le acque pubbliche dal rischio di danneggiamento, causato da lavori, opere edilizie o altre attività di movimento della terra. Lo scopo quindi è quello di tutelare l’ambiente, imponendo un controllo e la richiesta di autorizzazione agli enti locali ogni volta che un lavoro comporta modifiche strutturali.
In questa guida completa sul vincolo idrogeologico spieghiamo cos’è, qual è la normativa nazionale in merito, come si inseriscono le leggi regionali in materia, cosa comporta la presenza del vincolo, come chiedere il nulla osta, come redigere la relazione tecnica da allegare ed infine quali sono i casi eseguibili senza autorizzazione.
Il vincolo idrogeologico è una forma di tutela dei terreni che prevede la necessità di chiedere una specifica autorizzazione per ogni lavoro che interagisca col territorio e che comporti modifiche strutturali con possibilità di danno alle acque.
Quindi un po’ come il vincolo paesaggistico: se una zona è tutelata da vincolo paesaggistico, per fare delle costruzioni devi ottenere una precisa autorizzazione. Lo stesso vale per il vincolo idrogeologico: se intendi realizzare costruzioni o qualsiasi altra attività che comporti fenomeni erosivi devi chiedere autorizzazione all’ente preposto.
Alla luce di ciò, prima di intraprendere qualsiasi tipo di progetto in un qualsiasi territorio, è bene informarsi se lo stesso è tutelato da tale vincolo. Il professionista incaricato (geometra, architetto, ecc.) consultando le apposite cartografie e altri documenti potrà subito capire se la zona è sottoposta a vincolo.
La legge che ha istituito il vincolo idrogeologico è il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 denominato “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”. Al contrario di quello che si potrebbe pensare a primo impatto, la legge tutela non solo i terreni montani, ma quelli di qualsiasi natura che, per particolari caratteristiche, in caso di costruzione o altre attività potrebbero causare dei danni strutturali al regime delle acque (artt. 1, 7, 8 e 9).
Lo scopo di questa norma è quello di preservare l’ambiente da lavori che potrebbero comprometterne la stabilità soprattutto dal punto di vista idrogeologico, ossia delle acque pubbliche.
Il vincolo idrogeologico non coincide con il vincolo boschivo o forestale, anch’esso regolato dal R.D.L. n.3267/1923. Il vincolo boschivo forestale tutela nello specifico gli ambienti dove è presente vegetazione, mentre quello idrogeologico tutela tutti quelli passibili di danni strutturali alle acque, che siano terreni boschivi o no.
Un importante aspetto da chiarire è che la presenza di vincolo idrogeologico su un terreno non preclude la possibilità di fare dei lavori. Significa semplicemente che si tratta di un terreno particolare e per effettuare dei lavori occorre chiedere specifica autorizzazione all’ente preposto.
Quest’ultimo, una volta analizzata la portata dei lavori, verifica se e quali danni potrebbe subire il terreno e, in base a ciò decide se autorizzare il lavoro o meno (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).
L’art. 61, co.5 del D.Lgs. n. 152/2206 attribuisce la competenza ad assegnare l’autorizzazione ai seguenti enti: Regione, Provincia o Comune, in base a importanza e entità delle opere da eseguire. Quindi, come chiarito nel precedente paragrafo, l’esistenza del vincolo non comporta l’inedificabilità assoluta sul terreno: può essere che l’ente locale sulla base delle verifiche effettuate autorizzi parte del lavoro o persino il lavoro completo.
Sui terreni con vincolo idrogeologico, qualsiasi lavoro che comporti un modifica del terreno deve essere sottoposto al vaglio dell’ente locale preposto, il quale in caso di esito favorevole, rilascia un nulla osta. Le norme regionali indicano l’ente preposto al rilascio del nulla osta, solitamente sono le province o i Comuni a seconda anche dell’entità del lavoro da effettuare. Le norme regionali individuano anche le modalità di richiesta del nulla osta nonché i criteri generali di attuazione dei lavori.
Possono chiedere il nulla osta i seguenti soggetti:
In caso di mancata osservanza delle norme e quindi della richiesta del nulla osta, il soggetto che era tenuto a presentare domanda (proprietario, possessore…) rischia delle sanzioni pecuniarie nonché un ordine di riduzione in ripristino.
La relazione tecnica illustrativa è il documento redatto dal professionista designato a seguire i lavori, che bisogna consegnare insieme alla domanda di nulla osta. La relazione tecnica contiene i seguenti elementi:
I lavori che trasformano i terreni sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’ente locale preposto (Provincia o Comune) ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999. ogni regione ha un suo regolamento forestale che individua anche i casi eseguibili senza autorizzazione. Come appena detto, occorre consultare lo specifico regolamento regionale, ma di solito non sono sottoposte ad autorizzazione:
Se il lavoro che hai eseguito non necessita del nulla osta idrogeologico, comunque non significa che sia completamente libero. A seconda del lavoro che intendi fare infatti, potrebbe occorre il permesso di costruire, la CILA o altro tipo di autorizzazione. L’unico caso in cui non occorre alcuna autorizzazione o comunicazione all’ente locale, è quello dell’edilizia libera.