Sembra strano ma ad oggi se uso la parola “volume edilizio” che in ambito urbanistico, non corrisponde esattamente a quelli in ambito paesaggistico. Il problema nasce sopratutto quando si deve ottenere la regolarizzazione di manufatti illeciti realizzati in zone con vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, comportanti volumetria. Questo tipo di manufatto, qualora realizzato in aree vincolate come sopra senza i relativi titoli abilitativi, comporta il compimento di due distinti illeciti:
Per il comune cittadino è più che naturale immaginare invece che la definizione di volumetria rimanga la stessa in entrambe le discipline. Purtroppo non funziona così: infatti la disciplina paesaggistica segue il proprio percorso indipendente e disgiunto da quello puramente edilizio.
In primis è già difficile regolarizzare le volumetrie abusive in ambito edilizio: infatti per esse il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 con gli articoli 36 e 37 prevede il rispetto del criterio di doppia conformità riferito a:
A questo bisogna aggiungere anche la regolarizzazione in ambito paesaggistico, tramite l’unica procedura prevista dall’art. 167 del Codice dei Beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004. Questa procedura di regolarizzazione è assai diversa dalla precedente perchè contiene una serie di forti limitazioni. E tutto gioca appunto attorno alla definizione di volume o superfici (o meglio, alle rispettive definizioni in ambito urbanistico e paesaggistico).
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